Ecco un classico esempio di spam. Si notino le ripetute giustificazioni (persino in inglese) e la spudorata confessione di aver ricavato l'indirizzo da un intervento in un newsgroup.
Si noti anche l'anonimato del mittente (semplicemente "webmaster") e l'indirizzo fasullo "nonrisponder@qui.com".

Subject: La Nuova Newsletter
Date: Wed, 31 Jan 2001 18:07:53
From: webmaster <nonrisponder@qui.com>

Caro utente,
prima di tutto voglio scusarmi per averti spedito un messaggio da te non richiesto, ma date le innumerevoli richieste che ho ricevuto riguardo Internet ho pensato di creare una newsletter (che uscirebbe ogni due settimane) che possa aiutare chi ne abbia bisogno e che segnali ciò che c'è di interessante e utile su Internet. Ti chiedo solo di leggere i primi paragrafi per verificare che il materiale sia ciò che interessa a te.
NON sono uno spammer: da me non riceverai ulteriori comunicazioni a meno che non sia tu a richiederlo. Ma se, come credo, troverai il materiale qui contenuto interessante, rispondimi a questo indirizzo [...]@yahoo.com con oggetto ISCRIVIMI e nel testo SOLO il tuo indirizzo E-mail. È tutto GRATIS. Se poi un giorno deciderai di cancellarti lo potrai fare con una semplice E-mail.
Per completezza il tuo indirizzo è stato preso da un tuo intervento sui NewsGroup.

[... Segue un elenco di sette siti che lo spammer invita a visitare (alcuni di dubbia legalità) decandandone i favolosi pregi]

Ripeto se vuoi ricevere altre Newsletter devi iscriverti GRATIS scrivi un'Email a questo indirizzo [...]@yahoo.com con oggetto ISCRIVIMI e nel testo SOLO il tuo indirizzo E-mail.
NON sono uno spammer: in base all'Articolo 10 del Decreto Legislativo 22 Maggio 1999 NON può essere considerato spam in quanto questo messaggio NON comporta offerte commerciali di alcun genere.

I AM NOT A SPAMMER. You will not receive any further messages from me unless it is you who requests them by writing to me.

Spero a risentirci presto

Webmaster

Il decreto legislativo a cui si fa riferimento nel testo è il n. 185 del 22 maggio 1999: "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza".
L'articolo 10 del decreto recita:

Art. 10 - Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

Io non sono un esperto, però mi sembra proprio che il comma 1 proibisca lo spamming, visto che cita espressamente la posta elettronica. Comunque, chi volesse leggersi tutto il decreto, può trovarlo sul sito di Interlex all'indirizzo http://www.interlex.it/testi/dlg99185.htm.